Sub Emendamento n. 23.0.600/1 dell'emendamento 23.0.600
al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.
presentato il 01/11/2018 in I Affari Costituzionali del Senato da Maurizio GASPARRI (FI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 01/11/18
All'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura â ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».