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Articolo aggiuntivo n. 49.0.25 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Targa automobilistica personale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.

        2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.

        3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.

        4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

        5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1º gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

        7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

        8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica».