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Articolo aggiuntivo n. 49.0.28 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

            a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

            b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indìce una conferenza di servizi.

        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;

            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

            c. al numero dei voli;

            d. agli orari dei voli;

            e. alle tipologie degli aeromobili;

            f. alla capacità dell'offerta;

        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».