presentato il 11/08/2020 in I Affari Costituzionali del Senato da Alessandro ALFIERI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 11/08/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:
''2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non inferiore a tre milioni di euro per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.''».