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Articolo aggiuntivo n. 16.0.7 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

        1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:

        ''2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non inferiore a tre milioni di euro per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.''».