Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 50.108 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Inammissibile (Decaduto)

testo emendamento del 11/08/20

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            Â«p-bis) all'articolo 29:

                1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''»;

                2) il comma 3 è soppresso;

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro'';

                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».