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Articolo aggiuntivo n. 24.0.1 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 30/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità

mafiosa e al terrorismo)

        1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».