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Articolo aggiuntivo n. 15.0.3 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

        1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis.

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1.Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».Â