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Articolo aggiuntivo n. 49.0.75 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».