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Proposta di modifica n. 6.23 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
  «1175-bis. I benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che sono subordinati al possesso del Durc regolare e dei relativi, prescritti adempimenti, nonché al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, permangono in caso di violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi qualora il soggetto responsabile delle violazioni provveda entro centottanta giorni al pagamento delle somme a debito ovvero alla regolarizzazione delle violazioni contestate con ravvedimento operoso.».