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Articolo aggiuntivo n. 49.0.67 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), le parole ''nella misura dell'80 per cento del totale annuo'' sono sostituite con le seguenti ''nella misura del 40 per cento del totale annuo''.

        2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera d), ''Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto''».