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Proposta di modifica n. 2.12 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato
argomenti:    

testo emendamento del 30/10/18

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul  proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».