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Proposta di modifica n. 12.24 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        Â«i-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso agli atti dei parlamentari)

        1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, i membri del Parlamento hanno diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso.''».