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Articolo aggiuntivo n. 23.0.16 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).

        1. L'articolo 495-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - Chiunque dichiara o attesta falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.''.

        2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 495-quater.

(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)

        Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni''.

        3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del gestore dell'identità digitale) - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo 2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro''.».