presentato il 11/08/2020 in I Affari Costituzionali del Senato da Paola BOLDRINI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 11/08/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''Ministro della giustizia'' e ''Ministero della giustizia'' sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: ''Ministro della salute'' e ''Ministero della salute'';
b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente.'';
c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.'';
d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità , uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute''.
2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: ''In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.'';
b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione''».