Sub Emendamento n. 23.0.600/1 dell'emendamento 23.0.600 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 30/10/18

All'articolo 23 bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:

        Â«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».