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Proposta di modifica n. 19.39 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 11/08/20

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        Â«6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».