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Articolo aggiuntivo n. 43.0.106 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Canoni enfiteusi rustiche)

        1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

        2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

        3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

        4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

        5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

        6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

        7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.».