Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 40.6 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/08/20

Aggiungere infine il seguente comma:

        Â«12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2492:

                1) dopo il terzo comma è inserito il seguente

        ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.'';

                2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione''.

            b) all'articolo 2495:

                1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', salvo quanto disposto dal comma seguente.'';

                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.''»