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Articolo aggiuntivo n. 9.0.14 al ddl S.1461 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 28/07/20

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

        1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-ter

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

        1.Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

        2.Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».

        3.All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»