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Proposta di modifica n. 3.4 (testo 2) al ddl S.1441
  • status: Ritirato

testo emendamento del 23/07/20

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 

            "a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

        Â«?1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare, salvo il caso in cui egli abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

        1-bis. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE stesso qualora abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE»".