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Proposta di modifica n. 16.3 al ddl C.1824 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato (Id. em. 16.1, 16.2, 16.4)

testo emendamento del 22/07/20

  Al comma 2, dopo le parole: al finanziamento inserire le seguenti: della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e.

nuova formulazione del 10/09/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo.
  2. Una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.