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Articolo aggiuntivo n. 15.02 al ddl C.1824 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato (Id. em. 15.03)

testo emendamento del 22/07/20

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.