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Articolo aggiuntivo n. 7.01 al ddl C.1824 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 22/07/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 7, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, suddivisi in macroaree, per le regioni nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

nuova formulazione del 10/09/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 7, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, suddivisi in macroaree, per le regioni nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.