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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.1824 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.05)

testo emendamento del 22/07/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.
  2. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
   b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 1-ter.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedono norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

nuova formulazione del 10/09/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.
  2. Con intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
   b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 1-ter.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.