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Articolo aggiuntivo n. 13.0210 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 , C.2330 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 22/07/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

  1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.
  2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.
  3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.
  4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
  5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
  6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.
  7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.
  8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.