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Proposta di modifica n. 10.210 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 , C.2330 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/07/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Diritto di riunione)

  1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
   a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

  2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.