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Proposta di modifica n. 8.210 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 , C.2330 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 22/07/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Eleggibilità e durata dell'incarico)

  1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
  2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
  3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
  4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo, e non devono essere investiti di incarichi di comando o direzione di Ente. In caso di assunzione di tali incarichi, i militari interessati verranno dichiarati decaduti dall'incarico di rappresentante sindacale.
  6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.