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Articolo aggiuntivo n. 39.072 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 25/10/18

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. – (Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) – 1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.