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Proposta di modifica n. 25.313 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 25/10/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 17. Il Commissario straordinario si avvale, per il supporto alle attività di cui al presente comma, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.