Articolo aggiuntivo n. 5.05 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per le zone franche urbane di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi incluse quelle relative ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui al comma 4-bis del medesimo articolo e alla zona franca urbana del comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle agevolazioni per la zona franca urbana del comune dell'Aquila di cui all'articolo 70 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, escluse quelle di cui alla Delibera Cipe n. 14 dell'8 maggio 2009, decadono dalle agevolazioni concesse qualora non abbiano avviato la fruizione dei benefici entro la data del 31 ottobre 2018.
  2. Le somme disimpegnate a seguito di quanto disposto dal comma 399-bis sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'adozione di nuovi bandi nelle medesime zone franche urbane dalle quali provengono le somme disimpegnate. Con riferimento alla misura di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, comma 4-bis, le risorse rivenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis.