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Articolo aggiuntivo n. 15.06 ai ddl C.1009 , C.1008 , C.1636 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato (Id. em. 15.09, 15.012, 15.05)

testo emendamento del 21/07/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nel limite di 30.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

nuova formulazione del 07/10/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».