presentato il 21/07/2020 in XIII Agricoltura della Camera da Antonella INCERTI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/07/20
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)
L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
3. La Commissione consultiva locale è composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto.
5. il segretario della Commissione è nominato tra il personale della Capitaneria di porto.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».