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Articolo aggiuntivo n. 10.01 ai ddl C.1009 , C.1008 , C.1636 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato (Id. em. 10.02)

testo emendamento del 21/07/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.