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Proposta di modifica n. 25.301 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 25/10/18

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente,
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
delle predette istanze di condono con le seguenti: delle istanze di condono edilizio non ancora definite;
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Armeno e Forio, al quale le strutture periferiche del Ministero dei beni culturali e quelle dell'autorità di bacino regionale della Campania conferiranno ogni necessario supporto.