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Articolo aggiuntivo n. 12.0306 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/10/18

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».