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Proposta di modifica n. 183.9 al ddl S.1874 in riferimento all'articolo 183.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 17/07/20

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

        Â«9-bis. Alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi. Le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Â«9-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».