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Articolo aggiuntivo n. 226.0.14 al ddl S.1874 in riferimento all'articolo 226.
  • status: Precluso

testo emendamento del 17/07/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

        1. Al fine di favorire la ripartenza del settore agricolo a seguito dell'emergenza Covid-19, ai datori di lavoro del settore agricolo che assumano lavoratori stagionali, a tempo determinato o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».