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Articolo aggiuntivo n. 38-quater.0.1 al ddl S.1874 in riferimento all'articolo 38-quater.
  • status: Precluso

testo emendamento del 17/07/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-quinquies.

(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)

        1. L'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 65. - (Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità) - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40 per cento dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o leasing, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione dì almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari ai 60 per cento dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

        2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

        3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

        4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

        5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

        6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinunzia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

        7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

        8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

        9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo dì messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relative documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265».