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Proposta di modifica n. 15.28 al ddl C.1201 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/10/18

  Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) con riferimento alle competenze delle regioni e delle Autorità d'ambito territoriale ottimale:
    6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale;
    6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo;
    6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;.

nuova formulazione del 06/11/18

  Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 6.3), con il seguente:
   6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;