presentato il 16/07/2020 in V Bilancio del Senato da Giovanbattista FAZZOLARI (FdI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/07/20
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per l'abolizione del minimo contributivo per gli artigiani ed esercenti attività commerciali)
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dopo il comma 3, inserire il seguente:
''3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».