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Proposta di modifica n. 15.3 al ddl C.1201 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 25/10/18

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) in caso di costituzione di sistemi collettivi, definire la natura del contributo, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;.