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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl C.687 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/07/20

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'eventuale limite ISEE, qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e a 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità;