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Proposta di modifica n. 38-bis.1 al ddl S.1874 in riferimento all'articolo 38-bis.

testo emendamento del 15/07/20

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        Â«4-bis. Al comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n, 160, dopo le parole: ''ideazione estetica'' le seguenti: ''svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari'' sono sostitute da: ''ideazione estetica, digitalizzazione, commercializzazione attraverso tecnologie dedicate svolte dalle imprese operanti nei settori del tessile e della moda, delle pelletterie, delle calzature, dell'oreficeria, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti, campionari, collezioni, eventi per il lancio del prodotto, showroom di vendita dedicata, fissi o temporanei dislocati sul territorio nazionale''.

        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».