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Proposta di modifica n. 1.15 al ddl S.1874 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/20

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        Â«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 15 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».