Proposta di modifica n. 3.4 al ddl S.1441 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 09/07/20

Al comma 1, al termine della lettera a), aggiungere i seguenti paragrafi:  

        Â«1-bis. Chiunque applichi un defibrillatore automatico o semiautomatico ad una persona apparentemente priva di conoscenza non è considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dall'impiego del DAE stesso, salvo il caso in cui non abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato;

            1-ter. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE stesso in presenza delle indicazioni al suo utilizzo»