Proposta di modifica n. 4.4 al ddl S.1441 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/07/20

Apportare le seguenti modificazioni:

                    a) sostituire la Rubrica con la seguente: «Utilizzo dei DAE da parte di società sportive e associazioni che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati»;

                        b) al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «11-bis», aggiungere il seguente: «11-ter. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore e/o procede alla rianimazione cardiopolmonare.»