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Sub Emendamento n. 0.238.018.8 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 238.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 03/07/20

  All'articolo 238-bis dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis.1. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, Il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.