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Sub Emendamento n. 0.136.6.4 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 136.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 03/07/20

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 114, sono aggiunti i seguenti:
  114-bis. È istituito il piano di risparmio a lungo termine obbligazionario, di seguito definito PIR-O, con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 114-ter del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma. In riferimento ad ogni anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o di titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o in titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, aventi scadenza non inferiore a 10 anni.
  114-ter. Ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 114-bis si applicano i commi 104, 105, 106, 107, con esclusione del richiamo al comma 103, nonché i commi 108, 109, 110, 111, 113 e 114. Fatto salvo quanto previsto dal comma 112, ciascuna persona fisica può essere contemporaneamente titolare di un piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101 e di un piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O di cui al comma 114-bis.
  114-quater. Le disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
  114-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato a norma del comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.