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Sub Emendamento n. 0.68.137.84 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 68.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/06/20

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 80, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
  1-ter. In ogni caso le limitazioni al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo previste dal comma 1 non si applicano nei casi di cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro e nelle procedure concorsuali».