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Proposta di modifica n. 1.205 al ddl S.5 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/10/18

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».